In base alle attuali disposizioni di legge (art. 19 bis del D. L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172), l’uscita autonoma (cioè senza la presenza di un genitore o di una persona delegata) degli alunni della Scuola secondaria di I grado può avvenire solo se autorizzata esplicitamente dai genitori.
Si riportano a seguire le indicazioni operative per la richiesta di cui all’oggetto.
da Segreteria
del mercoledì, 10 settembre 2025